Regolamento interno

Il partito politico “ORIZZONTE” in base a quanto stabilito dal proprio Statuto stipula il presente Regolamento interno che è parte integrante dello Statuto stesso.
Per tutto ciò che non è specificato nel Regolamento si fa riferimento allo Statuto del Partito.
Eventuali future modifiche al regolamento verranno deliberate dall’assemblea con la maggioranza semplice dei partecipanti, su proposta esclusiva del Consiglio direttivo.
Gli organi sociali come previsto dallo Statuto sono:

  • Assemblea nazionale
  • Consiglio Direttivo
  • Segretario nazionale
  • Presidente nazionale
  • Tesoriere nazionale
  • Consiglio di sorveglianza
  • Consiglio di garanzia elettorale

 

Art. 1 ADERENTI

L’Aderente è tenuto ad accettare il contenuto dello Statuto, del regolamento interno e ad accettare il pagamento della quota annuale stabilita dal Tesoriere nazionale entro la fine dell’esercizio finanziario.
La quota sociale è una delle principali forme di autofinanziamento del partito e non può essere restituita in nessun caso. La quota per l’anno in corso è di minimo 20,00 (venti) euro. L’aderente deve compilare il modulo di iscrizione telematico nel sito appositamente creato, nel quale riporterà i suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali.
Il modulo di iscrizione deve essere compilato e inoltrato in modo elettronico. La domanda di iscrizione verrà ricevuta e valutata in base allo Statuto, dal Segretario nazionale. All’aderente cui la richiesta di iscrizione viene accettata verrà data istruzione per accedere al pagamento della quota sociale.
A decorrere dalla data in cui la quota viene pagata, l’aderente viene iscritto nel Registro dei tesserati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. La quota sociale non può essere frazionata.
Il pagamento della quota annuale deve essere effettuato attraverso Bonifico bancario oppure con carta di credito. Il Consiglio direttivo, all’unanimità, può decidere, previa comunicazione a tutti gli iscritti, di indicare diverse modalità di rinnovo dell’iscrizione.

Art. 2 ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Consiglio di sorveglianza su segnalazioni o su ispezioni fatte in prima persona, può chiamare l’iscritto a chiedere spiegazioni su fatti punibili con l’espulsione dal partito. Quest’ ultimo dovrà avere la possibilità davanti al Consiglio di poter chiarire l’episodio contestato provando la propria innocenza ed estraneità ai fatti a lui imputati. Sentito il socio, il Consiglio di sorveglianza, con motivazione giustificata e inappellabile, decide sulla eventuale espulsione dal partito.

Art.3 ASSEMBLEA NAZIONALE E DIRITTO DI VOTO DEGLI ISCRITTI

L’assemblea delibera su gli ordini del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.
La partecipazione all’Assemblea nazionale è consentita sia in presenza sia mediante mezzi di telecomunicazione ovvero si considera valida l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Il socio che esprime il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’Assemblea.
Ciascun socio potrà farsi rappresentare nell’Assemblea nazionale da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
I soci verranno chiamati a esprimersi durante l’anno sociale anche fuori dall’assemblea nazionale. In quella occasione il quorum per l’approvazione degli emendamenti è pari ad una maggioranza dei 2/3 degli iscritti effettivi.
La procedura di votazione avverrà con i seguenti passaggi:

  • trasmissione al segretario dell’emendamento di integrazione o modifica da approvare
  • il segretario pubblica sul sito ufficiale l’emendamento messo in votazione e detta tempi e modi per l’approvazione;
  • il segretario scaduto il termine per la votazione, pubblicherà i risultati sul sito dichiarando se l’emendamento, è stato approvato oppure no. Ogni socio può contattare il segretario per avere gli atti della votazione, con scritto come ogni socio si sia espresso; questo per garantire il massimo della trasparenza.

 

Art. 4 SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario nazionale è il rappresentante politico del partito. Resta in carica per 5 anni e può essere rieletto fino ad un massimo di due volte consecutive. Viene eletto dall’assemblea nazionale con maggioranza semplice dei presenti. Se al primo turno si presenta un solo candidato, di fatto questi diventerà il segretario. Se al primo turno si candidano due soci e le votazioni certificano una parità diventa segretario il socio più giovane. Se al primo turno si candidano tre o più soci e nessuno ottiene la maggioranza richiesta, si andrà al ballottaggio tra i due più votati. In caso di parità al secondo turno, sarà segretario chi avrà ottenuto più voti al primo turno o in seconda istanza quello più giovane.

Art. 5 PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Il Presidente dell’assemblea nazionale è il rappresentante legale del partito e convoca e presiede l’assemblea nazionale. Resta in carica per 5 anni e può essere rieletto fino ad un massimo di due volte consecutive. Viene eletto dall’assemblea nazionale con maggioranza semplice dei presenti. Se al primo turno si presenta un solo candidato, di fatto questi diventerà il presidente. Se al primo turno si
candidano due soci e le votazioni certificano una parità diventa presidente il socio più giovane. Se al primo turno si candidano tre o più soci e nessuno ottiene la maggioranza richiesta, si andrà al ballottaggio tra i due più votati. In caso di parità al secondo turno, sarà presidente chi avrà ottenuto più voti al primo turno o in seconda istanza quello più giovane.

Art. 6 TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere nazionale gestisce il patrimonio e le attività economiche del partito; adempie a tutte le procedure fiscali e burocratiche inerenti al raggiungimento dello scopo partitico. Resta in carica per 5 anni e può essere rieletto fino ad un massimo di due volte consecutive. Viene eletto dall’assemblea nazionale con maggioranza semplice dei presenti. Se al primo turno si presenta un solo candidato, di fatto questi diventerà il tesoriere. Se al primo turno si candidano due soci e le votazioni certificano una parità diventa tesoriere il socio più giovane. Se al primo turno si candidano tre o più soci e nessuno ottiene la maggioranza richiesta, si andrà al ballottaggio tra i due più votati. In caso di parità al secondo turno, sarà tesoriere chi avrà ottenuto più voti al primo turno o in seconda istanza quello più giovane.

Art. 7 CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il Consiglio di sorveglianza è un organo collegiale che ha il compito di controllare che tutti i soci rispettino lo statuto e il regolamento interno utilizzando gli atti ispettivi più idonei per scoprire eventuali violazioni a danno del partito e degli altri tesserati; è formato da nove membri eletti dall’assemblea nazionale; i membri restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un massimo di 2 volte consecutive. Il consiglio approva con la maggioranza dei membri.
L’elezione per i membri del Consiglio avviene nel seguente modo:

  • in caso si presentassero solo nove persone come candidati, queste diverrebbero automaticamente membri del consiglio
  • in caso ci fossero più di 9 candidati, si procederà alla votazione da parte dei soci, con indicazione da parte di ognuno di 9 preferenze. I 9 soci che avranno più preferenza diventeranno membri del consiglio. In caso di parità alla prima votazione per la scelta dei membri del consiglio, si utilizzerà il metodo previsto per il ballottaggio delle cariche monocratiche del partito.

Art. 8 CONSIGLIO DI GARANZIA ELETTORALE

Il Consiglio di Garanzia Elettorale è un organo collegiale nominativo, detentore del simbolo e del nome del partito. Ha il compito di approvare la presentazione delle liste e delle candidature alle competizioni elettorali, nonché il programma e alleanze con cui questi intendono presentarsi; nonché approvare eventuali sostegni a liste o candidati laddove Orizzonte non fosse presente alla competizione elettorale. Il consiglio delibera con maggioranza semplice dei membri. Il Consiglio di Garanzia Elettorale ha altresì il compito di tutelare il raggiungimento dello scopo associativo, adottando i provvedimenti da questo ritenuti più idonei.

Art. 9 RETRIBUZIONE DEI RAPPRESENTANTI

  1. Gli eletti che ricevono uno stipendio uguale 1.000 euro al mese per lo svolgimento della loro carica elettiva, devono versare il 10% di questo al partito.
  2. Gli eletti che ricevono uno stipendio superiore a 1.000 euro al mese per lo svolgimento della loro carica elettiva, devono versare il 20% di questo al partito.
  3. Gli eletti che ricevono uno stipendio inferiore a 1.000 euro al mese per lo svolgimento della loro carica elettiva, devono versare il 5% di questo al partito.
  4. Gli eletti che ricevono uno stipendio uguale o superiore a 5.000 euro al mese per lo svolgimento della loro carica elettiva, devono versare il 30% di questo al partito.

Art. 10 I CIRCOLI TERRITORIALI

Le assemblee territoriali eleggono le tre cariche monocratiche del circolo con le stesse modalità previste per segretario nazionale, tesoriere nazionale e presidente dell’assemblea nazionale.

Art. 11 MEZZI INFORMATICI UFFICIALI DEL PARTITO

Il Partito utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare con gli iscritti:

Indirizzi di posta elettronica degli organi del partito:

Il Presidente dell’Assemblea Nazionale nomina il responsabile della privacy, il realizzatore e gestore del sito internet, il realizzatore e gestore dei profili del partito sui social network. Per la realizzazione e la gestione di sito internet e canali social potrà essere nominata anche più di una persona.

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